ALIQUOTE IRPEF 2026 PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE

Gennaio 9th, 2026 by Amministratore

Sul S.O. n.42 alla G.U. del 30/12/2025 n.301 è stata pubblicata la L. del 30/12/2025 n.199 (legge di bilancio 2026) in vigore dall’01/01/2026. Novità che riguardano i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), per cui quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF. L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23% per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (fino al 31/12/2025 era 35%) per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’01/01/2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e modello Unico PF 2027. Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. n.23 e n.24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

  • riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;
  • incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
  • proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.