Con la risoluzione n.66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento utile riguardante l’accesso al superbonus sisma 110% per il coniuge convivente. L’Agenzia delle Entrate conferma che la detrazione per le spese sostenute può essere sostenuta dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile. Il documento precisa anche che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Inoltre l’immobile danneggiato da un terremoto può beneficiare del superbonus sisma 110% anche se non è prima abitazione. La norma di riferimento è l’articolo n.119 del decreto Rilancio (Dl n.34/2020) che consente la detrazione maggiorata fino al 31 dicembre 2025 per lavori di riparazione e miglioramento sismico, a condizione che sia accertato il nesso causale tra danno e sisma tramite la scheda AeDES ovvero un documento analogo.
