Il Durc di congruità è obbligatorio per tutte le imprese, sia edili che non edili, ma che svolgono in maniera prevalente un’attività diversa da quella edile, in relazione ai lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito di un cantiere. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con nota prot. n.15013/2025 a seguito di interpello n.04/2025.
