I RIMBORSI CHILOMETRICI AI PROFESSIONISTI SONO SOGGETTI A RITENUTA D’ACCONTO

Novembre 3rd, 2025 by Amministratore

L’Agenzia delle entrate, con risposta all’interpello n.270/2025 pubblicata il 23 ottobre 2025, chiarisce che i rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti dal committente non sono automaticamente esclusi dal reddito imponibile e devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Secondo quanto prescritto dalla riforma fiscale di cui al Dl n.192/2024, affinché i rimborsi non concorrano al reddito occorre che siano addebitati analiticamente e documentati puntualmente tramite elementi che dimostrino tipologia, costo effettivo e riferibilità all’incarico professionale. In caso contrario, qualora non si abbiano a disposizione scontrini o fatture di terzi a giustificazione della spesa, ma solo un prospetto dettagliato degli spostamenti, non viene garantita la prova del costo reale sostenuto, e di conseguenza, tali somme devono concorrere al reddito autonomo e subire la ritenuta prevista dall’art. 25 del D.P.R. n.600/1973.