L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.63 del 10 novembre 2025 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte minime globali in Italia – integrativa, suppletiva e nazionale. Per questi tributi non c’è possibilità di compensazione. Il versamento avviene in due rate: il 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuato entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce; il saldo deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio. I codici sono: “2730” è destinato all’imposta minima integrativa; “2731” all’imposta minima suppletiva; “2732” all’imposta minima nazionale. Devono essere inseriti nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”. Per distinguere le due rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata (01 per la prima, 02 per la seconda) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (sempre 02). Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n.472/1997) deve utilizzare: il “2733” per il versamento delle sanzioni, il codice “2734” per gli interessi. Anche in questo caso, i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
