La rottamazione 5 trova spazio nell’articolo n.23 della legge di bilancio, approvata in Consiglio dei ministri il venerdì scorso. Rientreranno i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter – DPR n.600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter – DPR n.633/72 ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Potranno essere sanati gli importi del debito e degli interessi maturati, senza sanzioni. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 o in un numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. Per accedervi sarà necessario comunicare la propria adesione all’AdER entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute; la rata minima non può essere inferiore a 100 euro. Il massimo di 54 rate bimestrali ad interessi del 4% annuo previsto dalla normativa, potrà essere ottenuto solo in caso di importi da versare di almeno 5.400 euro. In caso di debiti con valore più basso, ad esempio 2.000 euro, si potrà arrivare ad un massimo di 20 rate bimestrali; per 1.000 euro di debito ad un massimo di 10 rate bimestrali. Si decade dalla rottamazione in caso di mancato ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti sanatorie. Non accedono alla nuova Rottamazione 5 i contribuenti che, alla data del 30 settembre 2025, risultano in regola con i pagamenti delle rate scadute della Rottamazione quater. In sostanza questi contribuenti non potranno allungare a 09 anni né rimodulare le rate in corso Inoltre la rottamazione quinquies è applicabile anche in caso di rateizzazioni in corso. L’accesso comporterà lo stop dei piani di rateazione in corso e determinerà il passaggio al nuovo piano di versamenti bimestrali con i benefici previsti. Attenzione però, chi chiederà di accedere alla nuova rottamazione, non potrà più ottenere, in caso di decadenza, una nuova rateazione del debito.
