La Corte di cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n.13876/2025 del 25/05/2025 ha accolto il ricorso di una Società agricola a cui era stato negato il diritto al rimborso di un credito IVA di € 197.048,00 relativo ad “acquisti di beni strumentali”. Nel caso in questione, era stata eccepita l’illegittimità dell’atto di diniego per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della Legge n.724/1994, sia perché si trattava di una società agricola e quindi esclusa, per provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dall’ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, e poi, perché, come previsto dall’art. 30, comma 4-bis, della legge n.724/1994, la stessa si trovava in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura richiesta dalla normativa. Alla luce di questi fatti, per i giudici, la normativa sulle società non operative si rende applicabile solo in assenza di esercizio di attività imprenditoriale, ma non per il mero mancato conseguimento di un preteso livello di ricavi.

