EMAIL PEC AMMINISTRATORI SOCIETARI: SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE

Marzo 19th, 2025 by Amministratore

Riguardo la recente novità che interessa gli amministratori di società e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, la comunicazione al registro imprese della loro email Pec personale, il MIMIT ha fornito alcuni chiarimenti nella nota n.43836 del 12 marzo 2025. La mancata comunicazione della email Pec può comportate sanzioni amministrative. Ricordiamo che per le società già registrate l’adempimento scade il 30 giugno 2025. La nota specifica questo: “la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 01 della legge 24 novembre 1981 n.689 possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 06-bis e 06-ter dell’articolo n.16 del Dl n.185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo n.2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”. Ribadiamo che l’obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2024. Ogni amministratore e ogni liquidatore dovrà, pertanto, disporre di un indirizzo personale che deve essere distinto da quello della società. È infatti vietato comunicare la stessa email PEC utilizzata dalla società.