Nell’ordinanza n.1489/2019 della Corte di Cassazione, viene affermato il principio secondo il quale la responsabilità per i debiti d’imposta dovuti da un’associazione non riconosciuta è personale e solidale a carico di chi agisce in nome e per conto dell’ente solo se l’Amministrazione finanziaria dimostri l’effettiva partecipazione, in forza del ruolo rivestito, alla complessiva gestione associativa nel periodo in cui sono sorti i debiti.