ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE NELLE SRL E SRLS

6 Aprile 2023 di Amministratore

L’art. 2430 del c.c. prevede – e qualcuno sicuramente lo ricorderà – l’obbligo per gli amministratori delle società di capitali di procedere all’accantonamento a riserva legale di una parte dell’utile netto conseguito.

L’obbligo sussiste sia per la srl [quindi con capitale non inferiore ad euro 10.000] che per la srl c.d. semplificata, che – come abbiamo rilevato un paio di volte – è una forma di srl la cui costituzione è agevolata sia dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (può essere infatti anche di euro 1) ma anche, un particolare non trascurabile, per i minori costi da sostenere.

Con la previsione di un obbligo di accantonamento a riserva legale di una porzione degli utili, il legislatore ha voluto preservare l’interezza del capitale dalle eventuali perdite che si dovessero registrare nel corso degli esercizi annuali.

Quanto all’entità dell’accantonamento, per la srl l’art. 2430 del c.c. prescrive che debba essere pari a una somma corrispondente almeno alla ventesima parte dell’utile netto conseguito [quindi almeno al 5%], e tale obbligo sussiste fino a quando il suo ammontare complessivo non sarà pari al quinto del capitale sociale.

Diversamente, per la srl semplificata l’art. 2463 prevede che “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente articolo in caso di suo utilizzo”.

Pertanto:

– la società con capitale sociale uguale o superiore ad euro 10.000 (srl) procederà all’accantonamento di un importo non inferiore al 5% degli utili netti conseguiti fin quando non avrà raggiunto 1/5 del capitale sociale;

– la srls, invece, accantonerà una quota non inferiore al 20% degli utili netti conseguiti fino al raggiungimento del capitale sociale di euro 10.000 e solo successivamente [e fino a quando non avrà raggiunto 1/5 del capitale sociale] procederà all’accantonamento di un importo non inferiore al 5% degli utili netti.

È fatta salva, si badi bene, la possibilità in entrambi i casi di procedere ad accantonamenti superiori rispetto a quelli minimi previsti.

Da ultimo ricordiamo che l’omessa previsione dell’accantonamento a riserva legale rende nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio, con conseguenze – secondo i casi – anche molto onerose in capo agli amministratori, perché ad es. è previsto addirittura l’arresto fino ad un anno per l’amministratore che procede alla ripartizione di utili che invece avrebbero dovuto essere destinati a riserva.