SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIE DI SOCIETA’ DI PERSONE

23 Marzo 2023 di Amministratore

Nella prassi è abituale trovare persone fisiche socie di società in nome collettivo (s.n.c.) o di società in accomandita semplice (s.a.s.). Dal 1° gennaio 2004 è espressamente consentito anche alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) di entrare nel capitale di s.n.c. o s.a.s., qualora vengano rispettate determinate condizioni.

Prima della riforma del Diritto societario, di cui al D.Lgs. n.06/2003 la giurisprudenza riteneva che le società di capitali non potessero entrare nel capitale delle società di persone (una parte minoritaria riteneva invece ciò possibile ma soltanto nella veste di soci accomandanti delle s.a.s.). La citata riforma è intervenuta sul tema ribaltando la tesi della giurisprudenza con la modifica innovativa dell’art. 2361 c.c. che così ora disciplina il possesso di partecipazioni per la società per azioni:

Art.2361c.c.
Partecipazioni:

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Il primo comma prevede una prima condizione di portata generale: la s.p.a. può assumere partecipazioni in altre società soltanto se tale acquisizione non finisce per modificare nella sostanza l’oggetto sociale indicato nello statuto.

Il comma successivo disciplina invece nello specifico la partecipazione della s.p.a. nella veste di socio illimitatamente responsabile, come nel caso dei soci di s.n.c. o s.a.s. (accomandatari). In tal caso la s.p.a. che intende partecipare al capitale di una società di persone come socio illimitatamente responsabile, deve innanzi tutto convocare un’assemblea ordinaria (si veda a questo proposito il punto 5, comma 1, art. 2364 c.c.) che deliberi sull’assunzione della partecipazione e poi, una volta perfezionato l’acquisto della partecipazione, deve fornire un’informativa dettagliata nella nota integrativa al bilancio, per ogni esercizio in cui la partecipazione sarà posseduta, considerando evidentemente i rischi che la società va ad assumere per le obbligazioni sociali nei confronti dei creditori della partecipata. Per cui in caso di fallimento è la stessa società di capitali che rischia tutto “il proprio patrimonio” con effetti indiretti sul valore delle partecipazioni dei suoi soci.

Come si è visto, la norma in commento è stata scritta nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la società per azioni. L’art. 2361 c.c., secondo comma, è tuttavia pacificamente applicabile per analogia anche alla società a responsabilità limitata (ad es. Tribunale di Torino 04/04/2007), che può quindi assumere partecipazioni in società di persone come socio illimitatamente responsabile, rispettando le condizioni esposte dal comma citato (approvazione assembleare e informativa in bilancio).

Va infine ricordato che qualora i soci illimitatamente responsabili di società di persone siano tutti società di capitali, è obbligatorio che venga redatto il bilancio secondo le norme previste in materia di società di capitali (art. 111 duodecies, disp. att. c.c.), anche in tema di bilancio consolidato qualora ne ricorrano le condizioni.