REGISTRI: L’IMPOSTA DI BOLLO IN CASO DI CARTACEO O INFORMATICO

21 Febbraio 2023 di Amministratore

L’imposta di bollo per la stampa dei registri segue un iter preciso. L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n.346/E/2021, ha indicato i seguenti modi: in caso di trascrizione su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta sulle pagine “effettivamente” utilizzate, ogni 100 pagine, nella misura di 16 euro oppure 32 euro se non dovuta la tassa annuale di vidimazione e prima che il registro sia posto in uso. In alternativa si può pagare tramite modello F23 con codice tributo 458T. I contrassegni devono essere acquistati entro il termine in cui è effettuata la stampa su carta. Qualora i registri contabili e i libri sociali siano tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è corrisposta mediante il versamento con modello F24, codice tributo “2501”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Nel caso di tenuta dei registri con sistemi informatici e di adozione della “deroga” all’obbligo di stampa, non è stata prevista una specifica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Secondo un documento del Cndcec del 2020 appare preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24.