La successione legittima (Successio ab intestato) ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento, oppure quando pur avendo redatto il testamento, è nullo o annullato ovvero dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati.
Con la successione il patrimonio del defunto (“de cuius“), viene ripartito tra tutti gli eredi secondo le quote stabilite dalla legge e non dalla volontà del de cuius. In questi casi, al defunto, secondo quanto disposto dall’art. 565 del Codice civile, gli succedono per legge:
- Il coniuge;
- I discendenti;
- Gli ascendenti;
- I collaterali (fratelli e sorelle);
- Altri parenti fino al 6° (sesto) grado;
- Lo Stato, in mancanza di questi ultimi;
Occorre però osservare alcune regole:
- Questi soggetti non succedono tutti contemporaneamente, ma nell’ordine e secondo le regole stabilite dall’art. 565 del Codice civile;
- I fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi del defunto soltanto se questo non aveva figli, quindi non si può mai verificare che, in base alla successione legittima, succedano contemporaneamente, figli e i fratelli o ascendenti del de cuius.
Apertura Della Successione
La successione si verifica quando un soggetto subentra nelle posizioni giuridiche di un altro soggetto. Il caso classico di successione è quella legata all’eredità, ove gli eredi subentrano nelle posizioni del de cuius. Si apre al momento del decesso del de cuius nel luogo del suo ultimo domicilio.
Art. 456 c.c. | “LA SUCCESSIONE SI APRE AL MOMENTO DELLA MORTE, NEL LUOGO DELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO”. |
L’eredità si devolve per legge o per testamento e la chiamata alla successione legittima è residuale rispetto a quella testamentaria, essa avviene se non è stato redatto un testamento o anche se è presente, contiene norme invalide o inefficaci, dichiarate tali mediante impugnazione, in quanto dispone sulle quote stabilite dal legislatore in virtù del numero e qualità degli eredi legittimi.
In altre parole, il nostro ordinamento prevede, tre tipologie di successione:
- testamentaria: il de cuius ha redatto testamento. I beneficiari sono i soggetti che il testatore stesso ha indicato;
- legittima: In assenza di testamento o se il testamento dispone solo di parte del patrimonio ereditario, l’indicazione dei beneficiari è effettuata dalla legge ;
- necessaria: qualora il de cuius abbia redatto testamento, ma non ha rispettato i diritti garantiti ai soggetti aventi rapporti di parentela più stretti, a cui spetta sempre una quota di eredità. Quindi in questo caso è stato redatto il testamento senza tener conto della quota legittima spettante ai legittimari.
Successione Legittima: Chi Eredita?
L’art. 457 del codice civile dispone che:
Art. 457 c.c. | “Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria”. |
In mancanza di testamento o nel caso in cui sia presente ma è stato dichiarato nullo o è stato annullato, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado, in assenza di questi soggetti eredita lo Stato.
La chiamata all’eredità in forza di successione legittima, quindi cambia in base al grado di parentela con il de cuius e del concorso con altri chiamati.
Di seguito una tabella riepilogativa, distinguendo a seconda delle persone che restano in vita e le quote spettanti:
Coniuge e un figlio | 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio |
Coniuge e due o più figli (anche in presenza di fratelli-sorelle e ascendenti (genitori)). | 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli |
Coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle) | l’intero patrimonio ereditario spetta al coniuge |
Coniuge ed ascendenti (genitori del defunto) o fratelli e sorelle in assenza di figli | 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle |
Figlio senza altro coniuge | l’intero patrimonio ereditario spetta al figlio |
Più figli senza altro coniuge | una quota ciascuno in parti uguali |
Solo ascendenti | 1/2 agli ascendenti in linea paterna 1/2 agli ascendenti in linea materna |
Solo fratelli e sorelle | una quota ciascuno in parti uguali |
La Successione Del Coniuge
Se mancano i figli e non ci sono ascendenti (genitori del defunto) o fratelli o sorelle del defunto, al coniuge si devolve l’intera eredità. Quando il coniuge concorre con un solo figlio ha diritto a metà dell’eredità, mentre quando concorre con più figli ha diritto ad un terzo. Se il coniuge concorre con ascendenti o con fratelli o sorelle del defunto, anche con gli uni e con gli altri insieme, ha diritto a due terzi dell’eredità, come stabilito dall’art. 582 c.c.. Al coniuge spetta anche il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Gli stessi diritti spettano anche al coniuge separato, senza addebito, mentre se è con addebito gli spetterà un assegno vitalizio, solo se alla morte gli spettava un assegno alimentare.
Il coniuge divorziato perde il diritto all’eredità (indipendentemente dalla seperazione con o senza addebito). Tuttavia, in alcune casistiche potrebbe aver diritto ad un assegno a carico dell’eredità, al TFR e alla pensione di reversibilità.
L’art. 565 c.c., come abbiamo visto, dà al coniuge il primo posto nell’elenco dei successibili.
Il Convivente
In questo caso occorre effettuare una distinzione tra persona unita civilmente e convivente di fatto.
L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La legge riconosce uno status giuridico analogo a quello del matrimonio. Pertanto in caso di morte di una persona unita civilmente, l’altro convivente ha diritto ad essere chiamato alla successione allo stesso modo del coniuge.
Cosa diversa invece in caso di convivenza di fatto, ovvero la convivenza tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali può essere attestata da un’autocertificazione, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo anagrafico. La Legge del 20 maggio 2016 n.76 prevede che il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa dopo la morte del convivente, il quale era proprietario dell’abitazione adibita a residenza della coppia, per un periodo di due anni o pari alla convivenza, se superiore, comunque non può superare i 5 anni.
Se due persone sono legate da una convivenza di fatto non diventano reciprocamente eredi. E’ opportuno redigere testamento.
La Successione Dei Figli
In mancanza dell’altro coniuge ai figli spetta l’intera eredità, divisa in quote di pari valore. All’unico figlio spetta la metà dell’eredità quando concorre con il coniuge superstite. Se i figli sono più di uno, a questi spettano due terzi, suddivisi in parti uguali tra loro, mentre il restante va al coniuge superstite.
Ascendenti E Collaterali
I genitori, gli altri ascendenti e i collaterali, cioè fratelli e sorelle sono chiamati a succedere al defunto solo quando non abbia lasciato figli. A colui che muore senza lasciare ne coniuge, ne figli, ne fratelli o sorelle, succedono il padre e la madre. I collaterali succedono in parti uguali a colui che muore senza lasciare ne coniuge ne figli ne genitori ne altri ascendenti.
La Successione Dello Stato
In mancanza di altri eredi, l’eredita vacante è devoluta interamente allo Stato. L’acquisto a favore dello Stato opera di diritto senza bisogno di accettazione. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Come Si Procede Di Fronte A Una Successione?
Spesso quando ci si trova di fronte ad una successione, non si conosce bene quali siano gli adempimenti da effettuare. Purtroppo, infatti, non tutti sanno che, se il de cuius possiede diritti reali su beni mobili o immobili, i suoi eredi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ovvero dalla data di morte del de cuius.
In questo caso, la prima cosa da fare è quella di iniziare a raccogliere la documentazione necessaria alla presentazione della dichiarazione di successione, dopo essersi rivolti al proprio Commercialista di fiducia, che si occuperà per vostro conto di presentare la stessa all’Agenzia delle Entrate.
A questo punto sarà necessario informarsi ed accertarsi di tutti i beni e di diritti reali di cui godeva il de cuius e della loro ubicazione. Altra operazione importante è ricostruire quali siano gli eredi legittimi del soggetto deceduto. In merito a tale verifica, bisogna ricordare che è indispensabile stabilire il grado di parentela degli eredi, tenendo presente che la successione è prevista fino alla parentela di 6° grado.
Nel caso in cui non ci siano parenti entro questo 6° grado, il cod. civ. prevede che i beni caduti in successione vengano devoluti allo Stato. È necessario, inoltre, verificare se esista un testamento che riporti eventuali “volontà” del de Cuius nei confronti degli eredi. Il testamento può essere olografo (scritto di proprio pugno dal de Cuius) oppure pubblico (redatto alla presenza di un notaio e di due testimoni che non siano parenti). In entrambi i casi il testamento dovrà essere pubblicato da un notaio (il testamento verrà registrato e trascritto) e allegato alla dichiarazione di successione.
Altro accertamento da fare nel caso in cui tra i beni immobili posseduti dal de cuius figurino terreni, sarà quello di verificare se si tratti di suoli agricoli o eventualmente edificabili. Tutto ciò si concretizza nel richiedere al comune e/o comuni ove sono situati detti terreni il “certificato di destinazione urbanistica” (C.D.U.). La dichiarazione di successione deve essere presentata presso l’Agenzia delle entrate competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto. Nel caso in cui il defunto non abbia una residenza conosciuta, l’ufficio competente per la presentazione è l’Agenzia delle entrate di Roma 6.
Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, ci sono 30 giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura all’ufficio provinciale competente. Una volta effettuata la voltura catastale, i beni immobili saranno intestati agli eredi o legatari.
Accettazione o Rinuncia all’eredità
Ogni erede legittimo del defunto ha la possibilità di accettare o rinunciare all’eredità di cui avrebbe diritto. La possibilità che un erede rinunci all’eredità è possibile nei tempi previsti dalla legge, ovvero, fino a quando non si è perduto il diritto ad accettare la successione, trascorsi dieci anni dall’apertura della stessa.
La rinuncia all’eredità può essere fatta presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione. Nel caso opposto, l’accettazione dell’eredità può essere effettuata in maniera “espressa”, “tacita” o con “beneficio di inventario”. Gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario consentono di tenere separati i beni dell’erede da quelli pervenuti dal de cuius.