SOCIO AMMINISTRATORE DI SRL CON DOPPIA ATTIVITA’

4 Agosto 2022 di Amministratore

Il socio amministratore di SRL che partecipa all’attività lavorativa nella società è tenuto al versamento della doppia contribuzione alla:

  • Gestione commercianti o artigiani, di cui alla Legge n.613/1966;
  • Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2 della Legge n.335/1995.

Questo aspetto è stato chiarito anche dalla circolare n.78/2013 dell’INPS. Questa circolare prende in esame caso di socio amministratore di SRL o più in generale, di un soggetto che svolga un’attività che lo obbliga all’iscrizione nella gestione separata INPS e una sola attività imprenditoriale (commerciante, artigiano o coltivatore diretto) che lo obbliga all’iscrizione nella corrispondente gestione commercianti o artigiani. In questo caso, poiché il soggetto svolge una sola attività imprenditoriale, il criterio della prevalenza non ha ragione di essere applicato. Così, il socio amministratore di SRL, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti. Questo a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale. In questo caso non è applicabile il richiamo al principio della prevalenza, considerato che l’attività di socio lavoratore è l’unica attività imprenditoriale svolta. Pertanto, nel caso del socio amministratore di SRL che percepisca compensi e che svolga una sola attività imprenditoriale vi è certamente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Mentre l’obbligo di iscrizione alle gestioni commercianti, artigiani o coltivatori diretti è subordinata alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa di natura imprenditoriale. E’ irrilevante, quindi, che questa sia o meno prevalente rispetto a quella di amministratore. Va da sé che, se il socio è un lavoratore dipendente a tempo pieno, l’attività prevalente non può che essere quella da lavoratore subordinato.