GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI INPS: LE REGOLE D’ISCRIZIONE

2 Agosto 2022 di Amministratore

L’iscrizione alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS avviene a seguito dell’attività economica dell’impresa all’interno di queste categorie economiche. Solo i soci amministratori di attività artigianali o commerciali sono tenuti all’iscrizione in questa gestione previdenziale. Sostanzialmente, l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani dell’INPS è possibile al ricorrere di condizioni previste dall’articolo 1, comma 203, Legge n.662/1996. Si tratta delle seguenti:

  • Essere titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
  • Avere la piena responsabilità dell’impresa o assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
  • Partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • Essere in possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi necessari per esercitare l’attività d’impresa.

Detto questo ci sono delle considerazioni diverse da fare tra società di persone e società di capitali.

L’iscrizione per i soci di Società di Persone all’INPS

Classico caso del rispetto di tutti questi requisiti è dato dai soggetti che partecipano a Società di Persone (SNC e SAS). Questi soggetti sono di fatto soci, ma anche amministratori, in quanto hanno piena facoltà di operare attivamente per conto dell’impresa. I soci di società di persone (tranne l’accomandante di SAS), quindi, hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e artigiani INPS.

L’iscrizione per i soci di Società di Capitali all’INPS

A differenza delle Società di Persone, nelle Società di Capitali (SRL, SPA, SAPA) non è detto che tutti i soci siano anche amministratori. Il fatto che vi sia una separazione tra proprietà e controllo, determina alcune particolarità, anche per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali del socio. Infatti, in questo caso, uno dei requisiti previsti dal Legge n.662/1996 per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani non trova sempre riscontro. Mi riferisco alla piena responsabilità d’impresa e l’assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Inoltre, nelle società di capitali i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, quindi non è possibile l’iscrizione alla gestione dei soci amministratori ma per essi è prevista solo l’iscrizione alla gestione separata INPS. Vediamo, a questo punto, con maggiore dettaglio, la situazione nelle SRL.

Contribuzione previdenziale INPS per i soci di SRL

La situazione contributiva del socio di SRL è relativamente semplice. Trattandosi di soggetto che ha investito soltanto “capitale” nell’impresa, non è soggetto ad alcuna forma contributiva. Il socio di SRL, infatti, non può avere poteri gestori e non ha possibilità di lavorare per conto dell’impresa. Discorso diverso è, invece, quello del socio amministratore di SRL. In questo caso il socio, divenendo anche amministratore della società si carica di poteri gestori. Il socio amministratore di SRL ha pieni poteri gestori, e quindi, come nel caso delle Società di Persone opera per conto della società. Sul punto la Legge n.662/96 non ha previsto il requisito della piena responsabilità per l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Questo significa che il socio amministratore di SRL è obbligato ad iscriversi alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS.

I requisiti affinché il socio amministratore di SRL sia iscrivibile nella gestione IVS artigiani e commercianti INPS sono:
– L’esercizio come attività prevalente di attività commerciale o artigianale della SRL;
– Lo svolgimento come attività prevalente dell’attività per la SRL (rispetto ad altre attività di lavoro dipendente o autonomo).