CONSIGLIO DI GESTIONE: LA FUNZIONE

27 Agosto 2022 di Amministratore

Il Consiglio di gestione è uno dei due organi del sistema dualistico, impiegato per gestire e organizzare le società per azioni, generalmente quotate in borsa. Esso è uno dei due organi del sistema dualistico, con ciò si intende un sistema di amministrazione e controllo. Quest’ultimo è stato introdotto con il D.Lgs 17.1.2003, n.06 al fine di semplificare la gestione delle società per azioni di grandi dimensioni. Quindi, la ratio dell’introduzione del predetto modello era quella di favorire le società aperte e quotate in borsa.

Tuttavia, ad oggi si può ritenere che sia uno strumento abbastanza duttile da poter essere utilizzato anche per altri modelli societari. Il sistema dualistico, appunto, si sostanzia in un modello di amministrazione e controllo della S.p.A. articolato su due organi: il consiglio di gestione ed il consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza è un organo che svolge una funzione intermedia, rispetto a quella espletata dall’assemblea dei soci e l’organo amministrativo. Infatti, tramite suddetto, sono adempiute sia funzioni e compiti che generalmente, nel sistema ordinario di amministrazione della società, sono svolte da più organi.

Il consiglio di gestione pone in essere le attività necessarie alla realizzazione dell’oggetto sociale dedotto nell’atto costitutivo. Inoltre, può procedere ad attribuire con delega alcune funzioni a singoli componenti del consiglio stesso. Nella delega sono individuati i limiti e le condizioni all’esercizio di tali facoltà. Tuttavia, può sempre impartire direttive agli organi e consiglieri delegati.

Invero, il sistema dualistico, così brevemente descritto, invero, non ha avuto il successo sperato dal legislatore. In un primo momento, ha avuto ampia diffusione, soprattutto nell’ambito delle realtà bancarie. Poi successivamente si è assistito ad un rallentamento nell’adozione dello stesso. Le ragioni di questo fenomeno sono sicuramente da rintracciarsi nell‘incertezza della ricostruzione della disciplina, che presenta molte lacune ed imprecisioni operate dal legislatore in fase di redazione.

Cos’è il Consiglio di Gestione?

Il consiglio di gestione è uno dei due organi del sistema dualistico. Le società che adottano tale modello, affidano completamente la gestione a predetto organo. Questo si assume l’esclusiva responsabilità dell’amministrazione della società. Questo è chiamato a compiere tutte le operazioni ritenute indispensabili all’attuazione dell’oggetto sociale.

Dunque, il Consiglio di gestione assume decisioni finanziarie, organizzative e gestionali del patrimonio e degli interessi dell’ente. A tal scopo attribuisce competenze alle varie unità della società, in base alle competenze di ciascuna.

L’organo ha sempre struttura collegiale, quindi il ruolo in questione non può esser assunto mai da un soggetto singolo. Questa è già una prima differenza rispetto al corrispondente organo del sistema tradizionale, dove, invece, il ruolo di amministratore può esser assunto anche da un solo soggetto.

Tale assunto sembra esser suffragato dallo stesso nomen iuris, ossia consiglio che rinvia ad un organo di natura collegiale. La natura necessariamente collegiale ha anche la funzione di garantire una certa autonomia all’organo, rispetto al Consiglio di sorveglianza. Quest’ultimo, infatti, ha differenza dell’assemblea, sembra possedere di gran lunga più penetranti.

Inoltre, l’art. 2409 novies comma 2, c.c., espressamente, prevede che i componenti del consiglio di gestione devono essere almeno due. E’, tuttavia, possibile che il consiglio proceda a delegare un unico componente, allo scopo di porre in essere la relativa attività.

Componenti del Consiglio di Gestione: Chi Sono?

Il consiglio di gestione può esser composto sia da soci che da non soci, come espressamente previsto dall’art. 2409 novies, comma 2 c.c..

Tali componenti non possono ricoprire anche il ruolo di consiglieri di sorveglianza, ai sensi dell’art. 2409 novies comma 4, e 2409 duodecies comma 10, lett. b cod. civ..

Altrettanto, i consiglieri di gestione non potranno assumere il ruolo di consiglieri di sorveglianza. Dunque, sussiste una sorta di divieto di cumulo tra le due funzione. Tuttavia, un consigliere di sorveglianza può assumere il ruolo di consigliere di gestione, quando è terminato il mandato, anche nell’ambito dello stesso esercizio. In tal contesto, trova applicazione il principio della modifica delle funzioni.

Mentre per quanto riguarda i requisiti legali di cui devono essere in possesso i consiglieri di gestione, a tal fine si fa richiamo all’art. 2382 c.c.. Dunque, non possono essere nominati consiglieri, e in caso di violazione del divieto decadono:

  • gli interdetti,
  • gli inabilitati,
  • i falliti,
  • o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

Trova inoltre applicazione l’art. 2387 comma 1 c.c., il quale prevede che lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di consigliere al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

inoltre, si dà applicazione anche i requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati.

Durata del Mandato

Il mandato dei membri del consiglio di gestione è disciplinata all’art. 2409 novies comma 4 c.c.. La norma dispone che la durata del mandato non può esser superiore a 3 (tre) esercizi. Inoltre, per quanto riguarda la scadenza, la norma afferma che essa è individuata nella “data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”.

In questa sede, invero, il consiglio di sorveglianza procede al rinnovo del consiglio di gestione. Laddove non si provveda a tale atto, il consiglio potrà esser ritenuto responsabile per inerzia. In tal caso, si avrà una proroga dell’attività dell’organo amministrativo in essere per il compimento delle attività necessarie.

Invero, tale situazione è espressamente disciplinata dalla legge, che prevede, mediante richiamo all’art. 2385 c.c., la cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui viene ricostruito il nuovo organo (art. 2409 undecies comma 1).

Dunque, la durata massima del consiglio di gestione è tendenzialmente inderogabile. Mentre per quanto riguarda la durata minima per i componenti essa è derogabile.

Non trova, inoltre, applicazione l’istituto della cooptazione, il quale è una figura che consente all’organo componente che è venuto meno, di provvedere alla sostituzione tempestiva, come disciplinato dall’art. 2386 c.c.. La norma prevede che, a seguito delle dimissioni dell’amministratore, nasce in capo ai membri del Consiglio rimanenti un vero e proprio obbligo di cooptazione.

Questo ha come scopo quello di andare a ricostituire l’organo nella sua interezza e garantirne. In tal modo si intende garantire il regolare svolgimento dell’attività del collegio. Il Consiglio di amministrazione potrebbe anche decidere di convocare l’assemblea al fine di prendere la decisione.

Tale figura non opera rispetto al Consiglio di gestione, in quanto il consiglio di sorveglianza può in ogni momento esser convocato al fine di sostituire il consiglio di gestione.

Revoca dei Consiglieri di Gestione

Nell’ambito dell’istituto del consiglio di gestione assume un particolare connotato anche la figura della revoca.

I componenti del consiglio sono in genere nominati nell’atto costitutivo. In casi eccezionali, possono essere revocati anche dal consiglio di sorveglianza. art.. 2409 novies comma 5 e art. 2409 terdecies comma 1 l. d) c.c..

Tale atto può esser compiuto in qualsiasi momento, mediante decisione del consiglio di sorveglianza, anche laddove non sussista giusta causa. In questo caso, però, potrebbe sorgere un diritto al risarcimento del danno. Esiste poi una seconda ipotesi di revoca, che invece opera a seguito dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità deliberata in assemblea. Questa segue regole peculiare, come quella del quorum di 2/3.

Come affermato, non è necessario l’accertamento di una giusta causa. Essa, quindi, non è una condizione di efficacia della revoca. Essa, però consente alla società di evitare di essere esposta alla richiesta di risarcimento dei danni.

Il consiglio di sorveglianza, dunque, può esser chiamato a valutare se sussiste un giusta causa. Eventualmente, su istanza di un consigliere di gestione revocato, può anche intervenire l’autorità giudiziaria per provvedere a tale accertamento. Ove non dovesse essere individuata la causa, può anche esser disposta la reintegrazione.

Regole sul Funzionamento

Le regole del funzionamento del consiglio di gestione sono individuate all’art. 2409 undecies c.c., il quale prevede l’applicazione delle norme che regolano il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale.

Anche nel sistema dualistico, similmente a come accade nel sistema tradizionale, è possibile procedere a conferire incarichi medianti delega.

Sul punto non cambia la disciplina dei limiti, vincoli e attribuzioni, come previsto dal sistema tradizionale. Non viene, però fatto richiamo all’art. 2381 comma 2 c.c., quindi il consiglio di gestione non può costituire comitati esecutivi al suo interno.

Validità delle Deliberazioni

Un ulteriore rinvio effettuato dall’art. 2409 undecies comma 2 c.c. è all’art. 2388 c.c.. La norma disciplina la validità delle deliberazioni del consiglio.

Dunque, operano gli stessi presupposti oltre a quelli individuati da eventuali interventi modificativi rimessi all’autonomia statutaria.

Ai fini della validità della deliberazione, dunque, è necessario che sia rispettato il quorum costitutivo della maggioranza dei consiglieri in carica e quello deliberativo della maggioranza dei presenti, così come disposto dall’art. 2388 commi 1 e 2.

Inoltre, è ben possibile che lo statuto preveda un diverso quorum, purché sia più elevato per quello costitutivo e più genericamente diverso per quello deliberativo. La partecipazione può anche esser a distanza, mediante strumenti di telecomunicazione.