CIVIS: TERMINI DI SCADENZA PER IL RIESAME IN AUTOTUTELA

17 Dicembre 2021 di Amministratore

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.72/E del 16 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti sulle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità inoltrate tramite il CIVIS. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Come spiega l’Agenzia: “Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell’invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n.322 del 1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario.” Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può richiedere la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi. La riduzione spetta per il pagamento fatto entro 07 giorni (37 giorni dalla ricezione della comunicazione).