LA REVOCA PARZIALE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

11 Ottobre 2018 di Amministratore

La Corte di Cassazione – ordinanza n. 24658 dell’08 ottobre 2018 – ha stabilito che non può essere revocata per intero l’agevolazione prima casa in presenza di cessione di una quota dell’immobile. La revoca dell’intera agevolazione comporterebbe un’evidente lesione del canone di proporzionalità sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 Prot. n.01 annesso alla Cedu. La decadenza incide unicamente sulla parte dell’immobile oggetto di alienazione parziale e, dunque, opera nei limiti dell’importo del valore della quota alienata.