LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICEVUTA DELLA BUSTA PAGA NON VALE COME QUIETANZA

13 Settembre 2018 di Amministratore

La Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 21699 del 06 settembre 2018, ha stabilito che, la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non attesta in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel documento, e pertanto tale espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti Cc. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati riportati.