COME DICHIARARE I REDDITI PERCEPITI DAGLI EREDI DEL LAVORATORE AUTONOMO DECEDUTO

12 Settembre 2018 di Amministratore

In caso di decesso del lavoratore autonomo, uno dei primi aspetti da considerare è rappresentato dagli obblighi ricadenti sugli eredi; infatti, sono questi ultimi i soggetti obbligati alla presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cessazione dell’attività del de cuius, entro 30 giorni dal decesso.

Nel caso in cui gli eredi incassino un compenso dovuto al professionista deceduto è il soggetto verso il quale è stata effettuata la prestazione (colui che materialmente paga il compenso) che deve individuare, innanzitutto, i soggetti verso i quali è dovuto il pagamento, verificando due principali posizioni:

  1. fatturazione già effettuata dal professionista: in questo caso il pagamento viene effettuato direttamente agli eredi; se il soggetto pagante è anche sostituto d’imposta opererà la regolare ritenuta a titolo di acconto del 20%;
  2. fatturazione non perfezionata dal professionista: in questo caso gli eredi rilasceranno una semplice ricevuta a comprova dell’avvenuto pagamento; se il soggetto pagante è anche sostituto d’imposta opererà la regolare ritenuta a titolo di acconto del 20%.

Come avviene la tassazione

I redditi percepiti dagli eredi andranno dichiarati nella sezione IV del quadro RM del modello Redditi PF (rigo RM10) e assoggettati a tassazione separata, così come stabilito dall’art.7 c. 3 del Tuir, salva la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

L’imposta è calcolata in base alle disposizioni del c.2 del medesimo art.7 del Tuir, applicando cioè sul totale percepito, diminuito della quota sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto, in riferimento ai due anni precedenti a quello in cui è stata aperta la successione.