L’Inps, con messaggio n. 2937 del 20 luglio 2018, fornisce istruzioni in merito alla gestione dei riesami delle domande di Reddito di Inclusione. Il richiedente la prestazione può presentare: istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione; istanze di sollecito, prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze di sollecito. L’istanza deve essere presentata alla sede Inps territorialmente: in forma cartacea, direttamente allo sportello; all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS; per posta ordinaria.