REDDITO D’INCLUSIONE: IL RIESAME DELLE ISTANZE

24 Luglio 2018 di Amministratore

L’Inps, con messaggio n. 2937 del 20 luglio 2018, fornisce istruzioni in merito alla gestione dei riesami delle domande di Reddito di Inclusione. Il richiedente la prestazione può presentare: istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione; istanze di sollecito, prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze di sollecito. L’istanza deve essere presentata alla sede Inps territorialmente:  in forma cartacea, direttamente allo sportello; all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS; per posta ordinaria.