Con la sentenza n. 16546 del 22 giugno 2018, la Corte di cassazione ha stabilito che il dettato dell’articolo 43, comma 2, Tuir, secondo cui gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, non va intesa come un riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l’attività dell’azienda.