IN CASO DI CARENZA DELL’ACCONTO NESSUNA PENALITA’ SE LA NORMA CAMBIA

25 Giugno 2018 di Amministratore

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 47/E del 22 giugno 2018, risponde a un contribuente che, in prossimità della scadenza del pagamento del saldo d’imposta 2017, si trova a essere in debito con il Fisco a causa del rinvio della decorrenza della disciplina Iri, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 01, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l’aggiunta al Tuir dell’articolo 55-bis. Il regime in questione prevede, che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle srl a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci (articolo 05 Tuir), ma sia soggetto a tassazione separata con la stessa aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), a condizione che lo stesso reddito rimanga nel circuito aziendale. Non saranno calcolate sanzioni e interessi sulla regolarizzazione del versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, a causa dello slittamento al 2018 del regime opzionale Iri, scelto dal contribuente a giugno dello scorso anno. Per “pareggiare” l’anticipo dovuto dovrà, entro il termine previsto per il saldo, versare la differenza compilando i righi RS148 ed RN38 di Redditi Pf 2018.