EMAIL PEC PIENA? COLPA DEL DESTINATARIO SE IL MESSAGGIO NON ARRIVA

13 Giugno 2018 di Amministratore

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7029/2018, ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da una società a seguito del mancato ottemperamento all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari, formalizzato dal Collegio in apposita ordinanza interlocutoria comunicata dalla cancelleria della Corte suprema via pec all’indirizzo del difensore della parte contribuente. La ricevuta della comunicazione telematica riportava il messaggio di “errore” per “casella piena” e il conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. Del deposito dell’ordinanza in cancelleria, così dicendo, il difensore della parte non ha avuto notizia, e non avendo ottemperato all’ordine di integrazione contenuto nel provvedimento interlocutorio, è incorso nella declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, come previsto dall’articolo 331 cpc. Stante ai fatti, i giudici hanno ritenuto che la procedura seguita dalla cancelleria fosse corretta, poiché la consegna telematica del messaggio pec derivata dalla “casella piena” va considerata una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza.