E’ previsto un trattamento particolare per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione. Le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. La possibilità di riportare le spese fino all’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi è esclusa per le spese per ospitalità clienti, deducibili per il loro intero ammontare nell’esercizio di sostenimento, e per quelle per omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.