La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8910 dell’11 aprile 2018, ha stabilito che un immobile destinato ad attività commerciale su una parte del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento della tassa rifiuti, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l’inagibilità dell’immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori.