È valida la delibera di nomina dell’amministratore che non indichi l’importo del compenso da questi richiesto; questo può essere precisato all’atto dell’accettazione della nomina, anche dopo l’adozione della deliberazione assembleare. Così recita una sentenza del tribunale di Palermo del 09 febbraio 2018, che è intervenuta su una delle novità più rilevanti della riforma del condominio del 2012, decidendo in senso contrario a un precedente del tribunale di Milano. Il giudice di merito ha inoltre stabilito che anche la mancata comunicazione da parte dell’amministratore dei dati anagrafici e delle altre informazioni previste dall’art. 1129, comma 2, c.c. non costituisca vizio di legittimità della delibera di nomina.