ANCHE PER GLI ISA SONO PREVISTE CAUSE DI ESCLUSIONE

17 Aprile 2018 di Amministratore

Gli ISA (indicatori affidabilità fiscale) prevederanno delle cause di esclusione. Sono in vigore per i redditi 2018 e prendono il posto degli studi di settore. L’art. 9 bis Dl n. 50/2017, che ha istituito gli ISA, ha previsto l’esclusione dall’applicazione degli stessi nei periodi di imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività, ovvero di non normale svolgimento della stessa. L’esclusione riguarderà anche i contribuenti che dichiareranno ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli delle lettere c, d ed e, o compensi di cui all’art. 54 del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione o revisione dei nuovi indici. Sono esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e i contribuenti che continueranno ad applicare, sia pure fino ad esaurimento, il regime di vantaggio dei minimi, ed anche  i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA. Ciò a condizione che l’importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Tra le altre esclusioni previste: gli enti del Terzo settore non commerciali che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui all’art. 80 del Dl n. 117/2017; le imprese sociali disciplinate dallo stesso Dl n. 117/2017, le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.