La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 20 del Testo Unico del Registro (D.P.R. 26.4.1986, n. 131). La Corte di cassazione si è pronunciata circa la sua interpretazione. Nella sentenza 23.2.2018, n. 4407, la Corte ha precisato che la nuova versione dell’art. 20 del registro non può essere applicata retroattivamente in quanto “gli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale prevedono che una norma non ha effetto retroattivo, salvo contraria espressa disposizione, assente nel caso di specie”. Inoltre, ad escludere la natura retroattiva della norma non vi è solo l’assenza di un’espressa previsione normativa, ma anche la mancanza di adeguati motivi di interesse generale della collettività.