Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si accorga in corso di causa di aver applicato, nell’ambito di una rettifica analitico-induttiva, una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella indicata nell’avviso di accertamento, è legittimata a ridurre la pretesa originaria, senza esser tenuta a rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento (Corte di Cassazione – ordinanza n. 2262 del 14 febbraio 2018).