Tutto pronto per il versamento al fisco delle imposte sui Pir che perdono il beneficio della non imponibilità. Dopo aver recuperato le somme dai propri clienti, banche, gestori, assicurazioni e altri intermediari finanziari dovranno utilizzare il codice tributo “1070” approvato con la risoluzione n. 21/E del 2018 dall’Agenzia delle entrate.