In tema di riparto delle spese condominiali riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, se successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione degli interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori devono essere sopportati dal vecchio proprietario e non dal nuovo (Cassazione sent. n.15547/17).