FORMAZIONE CONTINUA DEI REVISORI

2 Marzo 2018 di Amministratore

Con la circolare n. 06 il Ministero dell’Economia e delle Finanze detta le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018. In generale viene confermato quanto disposto in materia già per il 2017; quindi, sono confermati i canali di formazione previsti dalla legge: la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze; la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati; il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.  Per ottemperare all’obbligo formativo il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti. Non è possibile compensare i crediti maturati per ciascun anno all’interno del triennio formativo, data l’assenza di disposizioni attuative circa l’imputazione dei crediti eccedenti maturati in un determinato anno ad altro anno dello stesso triennio. È confermata la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione seguita.