Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al computo della durata massima complessiva dei trattamenti CIGS nel settore editoriale. Le tutele della CIGS nel settore editoriale sono applicate ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti, ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante a cui sono estesi gli obblighi contributivi. Secondo il Ministero, per quanto previsto dall’articolo 01, comma 02, del D.Lgs. n. 69/2017 e, nello specifico, dell’articolo 11 del decreto interministeriale n. 100495/2017, le disposizioni della cassa integrazione guadagni straordinaria in editoria si applicano ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria richiesti a decorrere dal 01 gennaio 2018. I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 01 gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non sono computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.