OK A BENEFICI PRIMA CASA ANCHE SENZA ABITARCI

13 Febbraio 2018 di Amministratore

Se il costruttore-venditore ritarda a consegnare l’immobile, per non perdere i benefici fiscali “prima casa”, l’acquirente può trasferire la residenza, entro il termine previsto dalla legge, presso un altro indirizzo del Comune dove è ubicato l’immobile. L’articolo 1, nota II-bis, lettera a), parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, subordina, infatti, il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata. Tanto ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2018.