IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE DEL TFR

15 Febbraio 2018 di Amministratore

Dopo l’acconto corrisposto lo scorso dicembre, pari al 90% del totale dovuto, seconda e ultima chiamata per chiudere i conti con il versamento della sostitutiva relativa al 2017. La scadenza è domani 16 febbraio. Il fondo Tfr, accantonato al 31 dicembre di ogni anno, deve essere rivalutato applicando un apposito coefficiente annuo calcolato in base  al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Su questa maggiorazione deve essere pagata la sostitutiva dell’imposta sui redditi. La rivalutazione si effettua al termine di ciascun anno o alla fine del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione o, per le cessazioni avvenute entro il giorno 14, quello del mese precedente. Il tributo non è dovuto dalle imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale, in quanto assente la rivalutazione del Tfr. L’imposta si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del fondo per il Tfr nella misura del 17% (in precedenza l’imposta era pari all’11%). Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite F24, indicando nella sezione “erario” del modello di pagamento il codice tributo “1713” , in corrispondenza degli “importi a debito versati”. È possibile la compensazione con eventuali crediti maturati