Il Mef ha dettato le disposizioni attuative della nuova disciplina relativa all’estrazione dei carburanti dai depositi fiscali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e applicabile dallo scorso 01 febbraio. A farlo è il decreto del 13 febbraio 2018 (in corso di pubblicazione sulla GU). Le regole introdotte dalla legge di bilancio si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Riguardo la comunicazione dei dati relativi al versamento, il decreto indica con quali modalità devono essere comunicati al gestore del deposito. A tal proposito, sul modello F24 che il soggetto depositante utilizza per il pagamento dell’Iva devono essere indicati anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. Per poter legittimamente effettuare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti, il depositante deve consegnare al gestore o al destinatario registrato la ricevuta del versamento in originale. A loro volta, gestore del deposito fiscale e destinatario registrato sono tenuti a verificare, all’interno del proprio cassetto fiscale, la presenza del modello di pagamento.