IMPOSTA DI REGISTRO: NO ALLA RETROATTIVITA’ DELLA NORMA

31 Gennaio 2018 di Amministratore

In materia di imposta di registro, le disposizioni del novellato art. 20 del D.P.R. 131/1986 (modificato dalla Legge di Bilancio 2018) non possono essere applicate retroattivamente. Tanto asserisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018. Secondo la Corte, l’articolo modificato dalla legge 205/2017, non avendo natura interpretativa, bensì innovativa, “non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/86”.