APPRENDISTATO: NON E’ SEMPRE NECESSARIA LA FORMAZIONE DI BASE

7 Dicembre 2017 di Amministratore

Sull’apprendistato professionalizzante il Ministero del lavoro chiarisce che l’obbligo di formazione di base o trasversale può non essere necessario per lavoratori con esperienze precedenti. Il chiarimento arriva nell’ interpello n. 5 del 30 novembre 2017. L’istanza d’interpello  chiedeva di avere  la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015  che  in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,  per  lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede  l’obbligo di formazione per “l’ acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio”. In particolare il  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  chiedeva  se l’obbligo di erogazione in tale ambito   persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.