Sull’apprendistato professionalizzante il Ministero del lavoro chiarisce che l’obbligo di formazione di base o trasversale può non essere necessario per lavoratori con esperienze precedenti. Il chiarimento arriva nell’ interpello n. 5 del 30 novembre 2017. L’istanza d’interpello chiedeva di avere la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 che in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede l’obbligo di formazione per “l’ acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio”. In particolare il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiedeva se l’obbligo di erogazione in tale ambito persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.