NON E’ POSSIBILE UN ACCERTAMENTO SUGLI SCONTRINI PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 60 GIORNI

29 Novembre 2017 di Amministratore

Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 28312 del 27 novembre 2017, è illegittimo l’accertamento emesso prima di 60 gg dall’ispezione fatta per verificare il rilascio dello scontrino o della ricevuta da parte della società contribuente. Anche in assenza di un verbale da parte della Guardia di finanza non può certo trattarsi di un accertamento a tavolino e quindi l’atto impositivo è illegittimo per violazione delle garanzie dello Statuto. Il caso riguarda un commerciante che aveva ricevuto una visita della Guardia di finanza la quale aveva contestato la mancata emissione di alcuni scontrini. Sulla base dei dati raccolti l’ufficio aveva emesso un accertamento induttivo. La società lo ha impugnato per violazione del termine dilatorio di 60 gg. La Ctp e la Ctr hanno bocciato la tesi della difesa sostenendo che l’accertamento, anche per l’assenza del verbale, potesse essere considerato a tavolino. Ora la Suprema corte ha ribaltato le sorti della vicenda.