CASSAZIONE: PER L’EFFETTO DI NOTIFICAZIONE BASTA CHE SI RAGGIUNGA LO SCOPO

2 Novembre 2017 di Amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23791/2017, ha dichiarato che la violazione di specifiche prescrizioni normative sul procedimento di notifica postale, in particolare l’omessa sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla busta e mancanza nella relata del numero di raccomandata, non determina inesistenza ma mera nullità della notifica stessa, sanabile per raggiungimento dello scopo in virtù dalla costituzione in giudizio del destinatario.