AMBITO OGGETTIVO DEL NUOVO SPLIT PAYMENT

20 Novembre 2017 di Amministratore

Una delle principali novità della disciplina applicabile dal 01 luglio 2017 è rappresentata dall’applicazione della scissione dei pagamenti anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti o ancora delle prestazioni di agenzia. A fronte dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E, ha individuato nuove fattispecie escluse, per ragioni di semplificazione, dall’applicazione del meccanismo. In breve: •le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale; gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto; le operazioni effettuate da fornitori nell’ambito di regimi Iva speciali; le fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore; le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, in relazione alle quali i corrispettivi sono annotati nel registro disciplinato dall’articolo 24, Dpr 633/1972; le operazioni in cui il soggetto passivo acquirente (esportatore abituale) intende avvalersi del plafond per l’effettuazione di acquisti senza pagamento dell’imposta; le operazioni in cui il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli, in forza di un provvedimento giudiziale; le operazioni svolte tra Pa e società ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trova la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito; le operazioni permutative; le operazioni rese in favore dei dipendenti nell’interesse del datore di lavoro.

Altra novità, circa l’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, riguarda la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (articolo 32-bis, Dl 83/2012). L’Agenzia, nella circolare n. 27/E, chiarisce che prevale la disciplina dello split payment e, pertanto, i fornitori di Pa e società non potranno ricondurre le operazioni effettuate nei confronti di quest’ultimi nella liquidazione dell’Iva per cassa, ma dovranno emettere fattura ai sensi dell’articolo 17-ter, Dpr 633/1972.