RITENUTE D’ACCONTO: LO SCOMPUTO DEVE ESSERE PROVATO

6 Ottobre 2017 di Amministratore

Per lo scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la
ritenuta operata, non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti.
Tanto dice la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 14138/2017, nella quale viene ribadito che
l’attestato del sostituto per lo scomputo della ritenuta d’acconto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza
non può in alcun modo esporre il sostituito a preclusioni difensive, né tanto meno a duplicazioni di prelievo.