La crisi di impresa e la riorganizzazione aziendale effettuata per contenere i costi non possono ritenersi giustificato motivo oggettivo tale da rendere valido il licenziamento. Eā onere del datore di lavoro provare che il dipendente licenziato non possa essere riassegnato in posizioni diverse o con altre mansioni (Cassazione ā sentenza n.24882/2017).