CODICE TERZO SETTORE: AGEVOLAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI

11 Ottobre 2017 di Amministratore

Il Dl n. 117/2017, in attuazione della riforma del terzo settore contenuta nella legge 106/2016, ha introdotto nuove agevolazioni fiscali a favore di chi fa donazioni in denaro o in natura. Le agevolazioni sono modulate a seconda dei soggetti eroganti e riceventi. Per quanto concerne le persone fisiche, le agevolazioni consistono in: detraibilità al 30% per le donazioni in denaro o in natura con un tetto massimo di 30mila euro per ciascun periodo di imposta; detraibilità che raggiunge il 35% se i soggetti riceventi sono organizzazioni di volontariato; il contribuente può scegliere in alternativa di dedurre le donazioni fino al 10% reddito complessivo dichiarato. Se le donazioni in denaro o in natura vengono effettuate da parte di aziende o enti, le agevolazioni comportano: la deducibilità delle stesse fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, senza alcun tetto massimo; nel caso in cui la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata in deduzione fino al quarto periodo d’imposta successivo. Le agevolazioni saranno operative a partire dall’01 gennaio 2018, per le erogazioni nei confronti di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus; per gli altri a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore.