SENTENZA CASSAZIONE: PER LA REVOCA DEL BONUS PRIMA CASA RILEVA LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

1 Settembre 2017 di Amministratore

In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’articolo 1, nota II-bis, tariffa allegata al Dpr 131/1986, condiziona il bonus alla non titolarità del diritto di proprietà “di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare”, senza più menzionare anche il requisito dell’“idoneità dell’immobile”, presente invece nella precedente formulazione della norma; non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, rilevando il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Questo principio di diritto è espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 19255 del 2 agosto 2017.