ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO SULLA BASE DI INDAGINI BANCARIE

28 Settembre 2017 di Amministratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.22396 depositata il 26 settembre 2017, afferma che i prelievi dal conto del professionista non implicano l’automatica presunzione di maggiori ricavi, a differenza di quanto avviene per i versamenti. Il caso di specie riguarda un architetto a cui era stato rideterminato il reddito imponibile sulla base di indagini bancarie dalle quali erano emersi, secondo le Entrate, “prelevamenti e versamenti ingiustificati”. Il contribuente si è visto respingere il ricorso sia in CTP sia in CTR. I giudici d’appello, in particolare, hanno affermato che il contribuente sebbene tenuto a dimostrare la riconciliazione analitica tra i singoli movimenti bancari, i documenti giustificativi e le scritture contabili, si è limitato a richiamare la propria contabilità, pertanto tutti gli importi non giustificati sono stati considerati in nero. La Suprema Corte, con ordinanza n. 22396 affermando che: “malgrado specifica doglianza con riguardo al reddito accertato a carico del contribuente, di professione architetto (non emergendo dagli atti lo svolgimento specifico di attività imprenditoriale), i giudici di appello hanno ritenuto aventi valenza di prova presuntiva di maggiori ricavi, superabile da prova contraria, oltre alle operazioni di versamento, anche quelle di prelevamento”. La Suprema Corte conferma invece la sentenza della CTR in merito alla prova rilevata attraverso i versamenti e rinvia la sentenza per un nuovo esame.