CREDITO D’IMPOSTA CFC: VALE PER LE IMPOSTE PAGATE IN DIVERSI PAESI

6 Settembre 2017 di Amministratore

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.112/E/2017, chiarisce che per le CFC vale il credito ad ampio raggio,
applicando l’art.167, co.6, TUIR. A richiedere una consulenza giuridica all’Agenzia dell’Entrate è una Direzione Regionale. Il quesito riguarda la corretta applicazione dell’art.167, co.6, TUIR, in merito alle ritenute subite a titolo di imposta da parte di una CFC in un Paese diverso da quello in cui la stessa risiede. L’Agenzia delle Entrate richiama la disciplina CFC ribadendo che “la tassazione anticipata dei redditi prodotti da imprese, società o enti controllati situati in paesi black list, che vengono imputati al socio italiano per trasparenza, senza attendere l’effettiva percezione degli stessi. A fronte di tale tassazione, che avviene in via separata, applicando un’aliquota media non inferiore all’aliquota Ires ordinaria, la norma consente al soggetto residente di computare in detrazione le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo dalla controllata non residente sui medesimi redditi.” L’amministrazione finanziaria riconosce la volontà del legislatore di non limitare la possibilità di detrarre le imposte versate al solo Paese in cui risiede la controllata, e dunque conclude che “le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Tuir, consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC.”