Il Ministero della Giustizia, con la circolare dell’1 settembre 2017, rettifica la circolare del 3 ottobre 2016 riguardante l’ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata. La nuova circolare con riferimento all’interpretazione “dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15 luglio 2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all’esito di apposita interlocuzione interna, si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria”.