CEDOLARE SECCA: RAVVEDIMENTO PER COMUNICAZIONE TARDIVA DELLA PROROGA

4 Settembre 2017 di Amministratore

In tema di cedolare secca e comunicazione della proroga, il legislatore è intervenuto dicendo: “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”. In sostanza, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto, il contribuente che ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare secca, non decade più dal regime di favore per il quale ha già manifestato l’opzione, ma viene sanzionato solo con l’applicazione di una sanzione in misura fissa, commisurata in base alla gravità del ritardo (circolare AE 8/2017). A tale disposizione sanzionatoria è comunque applicabile la disciplina generale del ravvedimento operoso. Ai fini del calcolo della sanzione di cui all’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011, in conseguenza dell’applicazione del ravvedimento operoso, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento: se la comunicazione della proroga (o della risoluzione) del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è di 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, a seconda dei termini entro cui il contribuente si ravvede; se, invece, la comunicazione della proroga (o della risoluzione) avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è di 100 euro, anche questa ridotta in base ai tempi in cui avviene la regolarizzazione (risoluzione 115/E del 1° settembre 2017).